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VISTO l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; VISTO il D.M. 29 maggio 1998, n. 251, disciplinante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 1998/1999, di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti; VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, -con particolare riferimento all'art. 1, comma 8, e all'art. 2-, che consente la prosecuzione dell'efficacia, la modifica e l'integrazione del D.M. 29 maggio 1998 n. 251; VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, che istituisce il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; RITENUTO opportuno proseguire anche nell'anno scolastico 1999/2000 la sperimentazione di cui al D.M. n. 251 del 29 maggio 1998, superando peraltro la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica, in attesa della futura attuazione dell'autonomia scolastica che decorre dall'anno scolastico 2000/2001; CONSIDERATO che a tal fine occorre modificare ed integrare il D.M. 29 maggio 1998, n.251, sopra citato; VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, reso nella seduta del 14 aprile 1999, al quale non si è ritenuto di aderire per la parte relativa alla diversa formulazione dell'art. 1 bis, lett. a), del presente decreto, tenuto conto che la formulazione proposta dal C.N.P.I. fa riferimento al contenuto dell'art. 8 del Regolamento dell'autonomia scolastica, non ancora vigente:
Art. 1 E' prorogata, per l'anno scolastico 1999/2000, l'efficacia del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 - i cui contenuti si intendono integralmente richiamati - con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti. Art. 2 Il comma 1 dell'articolo 1 del D.M. 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.
1. Il programma nazionale di sperimentazione di cui in
premessa, è, finalizzato a migliorare gli esiti del processo di insegnamento -
apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di
metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie,
favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e
valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno. Art. 1 bis 1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:
Art. 1 ter 1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, in particolare:
Art. 1 quater 1. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività è calcolato sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto."
Art. 3 I finanziamenti e le modalità di verifica dei risultati relativi al programma nazionale di sperimentazione di cui al presente decreto sono definiti nell'ambito della direttiva disciplinante le azioni previste dalla legge 18 dicembre 1997 n. 440.
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